Art. 9 Graduatorie 1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente piu' giovane di eta'. 3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.