Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per  ciascuna  delle
discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del  punteggio
ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli  di  cui
all'art. 7. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  In  caso  di
ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente  piu'  giovane
di eta'. 
    3.  Le  suddette  graduatorie  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nell'area  pubblica  della
sezione relativa  alle  comunicazioni  nel  portale  dei  concorsi  e
pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di  tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.