Art. 13 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    Il vincitore della selezione entro trenta  giorni  dalla  stipula
del contratto e' tenuto a presentare: 
      1) la dichiarazione resa  ai  sensi  dell'art.  46  del  D.P.R.
28.12.2000, n. 445 da cui risulti: 
        a) il luogo e la data di nascita; 
        b) la  cittadinanza  posseduta  alla  data  di  scadenza  del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione alla selezione; 
        c) il godimento dei diritti politici alla  data  di  scadenza
del termine  ultimo  per  produrre  la  domanda  di  ammissione  alla
selezione; 
        d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale)  ed  i  procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico; 
        e)  il  titolo  di  studio  richiesto  per   l'accesso   alla
selezione; 
        f) il codice fiscale; 
      2) la dichiarazione resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.
28.12.2000, n. 445 da cui risulti che il candidato non ricopre  altri
impieghi pubblici o privati ovvero non versi in una delle  situazioni
di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 30.03.2001, n.
165. Qualora il candidato sia alle dipendenze di altro  ente,  dovra'
essere resa una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.  Detta
dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le
cause di risoluzione di eventuali  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. 
    Si ribadisce che, ai  sensi  dell'art.  3,  le  disposizioni  del
medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione Europea. 
    I cittadini di Stati  non  appartenenti  all'Unione  regolarmente
soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni
sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle
qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, ovvero purche' autorizzati a  soggiornare
nel territorio  dello  Stato,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle  stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. 
    Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale, dopo aver  ammonito  l'interessato  sulle  conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
    Nel caso in cui il vincitore della selezione  sia  sprovvisto  di
visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare  nel
paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in
Italia.