Art. 13 Presentazione dei documenti di rito Il vincitore della selezione entro trenta giorni dalla stipula del contratto e' tenuto a presentare: 1) la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da cui risulti: a) il luogo e la data di nascita; b) la cittadinanza posseduta alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione alla selezione; c) il godimento dei diritti politici alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione alla selezione; d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; e) il titolo di studio richiesto per l'accesso alla selezione; f) il codice fiscale; 2) la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da cui risulti che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o privati ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. Qualora il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 3, le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purche' autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.