Art. 5 
 
 
                Modalita' di presentazione dei titoli 
 
 
    Alla domanda di partecipazione  alla  selezione  potranno  essere
allegati i soli titoli valutabili ai  sensi  del  successivo  art.  6
secondo una delle seguenti modalita': 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzare,
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per i titoli  di
studio (Allegato B); 
      con  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  da
utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  per
la qualificazione professionale, nonche' per attestare che  la  copia
prodotta di qualsiasi altro tipo di documento, che  possa  costituire
titolo valutabile, e' conforme all'originale (Allegato C). 
    Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 3 del  D.P.R.  28.12.2000,
n. 445, le disposizioni  del  medesimo  Testo  Unico  in  materia  di
autocertificazione si applicano ai cittadini italiani  e  dell'Unione
Europea. 
    I cittadini di Stati  non  appartenenti  all'Unione  regolarmente
soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni
sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle
qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, ovvero purche' autorizzati a  soggiornare
nel territorio  dello  Stato,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle  stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. 
    Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale, dopo aver  ammonito  l'interessato  sulle  conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
    In  ogni  caso,  per  tutti  i  candidati,  appartenenti  o  meno
all'Unione Europea, non  saranno  valutati  i  titoli  dichiarati  in
maniera incompleta. Alla documentazione redatta in  lingua  straniera
dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana  certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente  rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore  ufficiale  iscritto
all'albo del Tribunale. 
    Non verranno presi in considerazione titoli o documenti in lingua
straniera privi della traduzione, nella forma sopra prescritta, anche
se elencati nel curriculum vitae. 
    Al di fuori delle  modalita'  sueposte,  i  titoli  non  potranno
essere oggetto di valutazione. 
    Non saranno presi in considerazione documenti e titoli  pervenuti
oltre il termine di cui all'art. 3 del presente avviso di selezione. 
    L'Universita' si riserva  la  facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati.