Art. 6 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    Ai titoli presentati  con  le  modalita'  di  cui  al  precedente
articolo  potra'  essere  attribuito  complessivamente  un  punteggio
massimo di 20 punti. 
    Le categorie  di  titoli  che  saranno  oggetto  di  valutazione,
purche' corrispondenti  alle  attivita'  lavorative  previste  per  i
collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, ed il punteggio
massimo ad esse attribuibile, sono le seguenti: 
      1)   documentata   attivita'   didattica    presso    pubbliche
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso
istituzioni private italiane e straniere  e  altri  titoli  specifici
relativi all'insegnamento delle lingue: massimo 12 punti; 
      2) diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi  di
perfezionamento ed aggiornamento: massimo 4 punti; 
      3) pubblicazioni scientifiche  attinenti  alla  lingua  per  la
quale e' indetta la selezione: massimo 4 punti. 
    La valutazione dei  titoli,  previa  individuazione  dei  criteri
fatta dalla Commissione Giudicatrice  nella  seduta  preliminare,  e'
effettuata dopo la prima prova, limitatamente  ai  candidati  ammessi
alla seconda prova,  e  prima  che  si  proceda  all'espletamento  di
quest'ultima prova. 
    Il risultato di tale  valutazione  deve  essere  reso  noto  agli
interessati prima dell'espletamento della II prova.