Art. 8 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove d'esame, alle quali potranno essere  attribuiti  massimo
40 punti,  tenderanno  ad  accertare  l'attitudine  dei  candidati  a
svolgere l'attivita' di collaborazione all'apprendimento delle lingue
straniere da parte degli studenti e consisteranno in: 
    I prova: discussione dei titoli presentati dal candidato; 
    II prova: prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato,
concernente la presentazione di  una  unita'  didattica  su  tema  da
assegnarsi con 24 ore di anticipo ed  estratto  a  sorte  fra  i  tre
proposti dalla Commissione. 
    La I prova si  intende  superata  se  il  candidato  ottiene  una
votazione minima di 7/10. 
    La II prova si intende  superata  se  il  candidato  ottiene  una
votazione minima di 21/30.