Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di novembre 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2013. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso; b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione); d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre tre mesi dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime. Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 4. Tutti i concorrenti, inoltre, devono presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1. 5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito che, con l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro, verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che all'atto della presentazione non siano in possesso anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso. Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. 7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; b) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.