Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo,  indicativamente  nel  mese  di  novembre
2013,  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  di  Foligno.  La  convocazione   nei   confronti   dei
concorrenti idonei sara' effettuata con  le  modalita'  previste  dal
precedente art. 5, comma 1. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
compatibilmente  con  le  disponibilita'   dello   stesso,   potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti  di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato  da  medici  appartenenti
alla  Federazione  Medico-Sportiva  Italiana   ovvero   a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che  esercitano  in  tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina  dello  sport.
Il  documento  dovra'  avere  validita'  annuale  con  scadenza   non
anteriore al 31 dicembre  2013.  La  mancata  presentazione  di  tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi  da
quella di convocazione agli accertamenti sanitari  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario  Nazionale  attestante  la  recente  effettuazione
dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV. 
    La  mancata  presentazione  di  detto  certificato   determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. 
      c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato entro  i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica,  l'esame
radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione); 
      d) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
B, che costituisce parte integrante del presente decreto,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
da non oltre tre mesi dalla data di presentazione  agli  accertamenti
sanitari,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi  HIV.  La  mancata  presentazione  di  tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  legge.  I  soli  concorrenti   risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai  corsi  -  dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture
sanitarie pubbliche. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale  entro  i  tre  mesi
precedenti la data di  presentazione.  La  mancata  presentazione  di
detto certificato determinera'  l'esclusione  della  concorrente  dal
concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale entro i cinque giorni  lavorativi  precedenti  la  data  di
presentazione alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 11, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. Tutti i concorrenti, inoltre, devono presentarsi muniti di  un
referto, rilasciato in data non anteriore a un  mese  antecedente  la
visita, da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,  attestante
l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti  urinari
di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   anfetamine,   cocaina,
oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta  impregiudicata  la  facolta'   per
l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei  concorsi
di cui al precedente art. 1. 
    5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4 del presente articolo dovra' essere  consegnata  al  personale  del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito  che,  con
l'ausilio di personale medico in servizio  al  predetto  del  Centro,
verifichera' la validita' delle  certificazioni  di  volta  in  volta
prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale.  I
concorrenti che all'atto della presentazione non  siano  in  possesso
anche di uno solo dei suddetti documenti  sanitari,  con  l'eccezione
dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test  di
gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari  e  quindi
esclusi dal concorso. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    6. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di  salto,  sia
per  i  concorrenti  di  sesso  maschile  sia  per  quelli  di  sesso
femminile, al fine di  rendere  piu'  omogeneo  l'andamento  di  tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle  stesse  e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato C contiene disposizioni circa i  comportamenti  che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per  le  ipotesi
di esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza   fisica   senza
attribuzione  di  alcun  punteggio  incrementale.  In  tal   caso   i
concorrenti potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine  di
conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia'   citato
allegato C al presente decreto. 
    7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra' i concorrenti  agli  esercizi  obbligatorie  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      b) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi  gli  esercizi  facoltativi  il   punteggio   corrispondente
indicato nel  gia'  citato  allegato  C  al  presente  decreto.  Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i  2
punti, sara' comunicato seduta stante ai  concorrenti  e  concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.