Art. 11 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento  del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
Ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le  modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare del  5  dicembre  2005  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  impartite   per   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare e per delineare il profilo sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. 
    Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei  seguenti  specifici  requisiti
fisici: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile,  e  a
m. 1,61, se di sesso femminile; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico  normale  accertato
mediante visita oculistica; 
      c) perdita uditiva: 
        1) monolaterale con valori compresi tra 25 e 35 dB; 
        2) bilaterale con  perdita  percentuale  totale  di  compresa
entro il 20%; 
        3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a  6000  -  8000
Hz; 
      d) profilo minimo del sistema psichico: normale  assetto  della
struttura  di  personalita',  nelle  sue  componenti  intellettiva  e
comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza,  di
iperemotivita' del  carattere,  tali  comunque  da  non  pregiudicare
l'adattamento alla vita militare. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le
cui     caratteristiche     sono     visualizzabili     sul      sito
www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi)  o   siano
possibile indice di personalita' abnorme (in tal  caso  da  accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      i)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   ad   indagini   radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
    4. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  3  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  -  Reparto  Concorsi  Accademia  e   Scuole   Militari
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 15. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione  Generale
per il Personale Militare che escludera' la  candidata  dal  concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: 
    

PS     CO     AC     AR     AV     LS     LI     VS     AU

 2      2      2      2      2      2      2      2      2

    
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   A   ogni
coefficiente 2 di ciascuna  delle  caratteristiche  somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente  1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,  il  punteggio  massimo  conseguibile  al   termine   degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
      a) affetti da disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve
(dislalia o disartria); 
      b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso,  anche  saltuario,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche' per utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      c) affetti da malattie o  lesioni  acute  per  le  quali  siano
previsti tempi lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute  e  dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; 
      d) imperfezioni e infermita' che seppur non  contemplate  nelle
precedenti  lettere,  risultano   comunque   incompatibili   con   il
successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito. 
    7. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a)  "idoneo  quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione  del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5; 
      b) "inidoneo quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente",  con  indicazione
della causa di inidoneita'. 
    I concorrenti, che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciare prevedere il possibile  recupero  dell'idoneita'  fisica  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica  per  verificare  il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l'accertamento attitudinale.  I  concorrenti  che
non avranno recuperato, al momento della nuova  visita,  la  prevista
idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi  dal  concorso.  Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    8. I concorrenti che sotto il profilo  sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi  Accademia  e
Scuole Militari, specifica istanza di riesame  di  tale  giudizio  di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  giungere,   con   le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra' gli  interessati  ad  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,
lett. b) e  c),  i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 12. 
    9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito,  formale  comunicazione  circa
l'esito dell'istanza proposta. 
    10. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o  che  ad  essi  avranno  rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.