Art. 12 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 7 e 8, saranno sottoposti a un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 6, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) e una intervista di selezione individuale valutera' le seguenti aree di indagine: a) area dell'adattabilita' al contesto militare; b) area relazionale (dimensione interpersonale); c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.