Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  sanitari,   i   concorrenti
giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11,
comma 7 e 8, saranno sottoposti a un accertamento attitudinale per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di Ufficiale in servizio permanente del ruolo  speciale  del
Corpo Sanitario dell'Esercito. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  6,  secondo
le direttive tecniche impartite dallo Stato  Maggiore  dell'Esercito,
attraverso una serie di prove (batteria  testologica  e  questionario
informativo) e una intervista di selezione individuale  valutera'  le
seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di  quello  attitudinale  saranno  disponibili  presso  il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito -  Reparto
concorsi Accademia e Scuole Militari, entro  il  terzo  giorno  dalla
data di conclusione degli stessi.