Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori del  concorso  saranno  nominati  Sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e'  subordinato  all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso  dei  requisiti  prescritti
per  la  nomina  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e  del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 
    3. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non inferiore a tre mesi. 
    All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno: 
      produrre  il   certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche e il  referto
analitico   attestante   l'esito   del    dosaggio    del    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche; 
      contrarre una ferma di anni cinque, decorrente  dalla  data  di
inizio del corso medesimo che avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo
all'atto del superamento del corso applicativo. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. 
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.
1494 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio  al  corso
successivo. 
    4. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a)  se  provenienti  dal  personale   in   servizio   militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    5.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    6. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.