Art. 11 Sospensione e ritiro dal corso 1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per grave malattia e maternita'. In caso di sospensione per maternita' si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007. La sospensione per i motivi suddetti non da' luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio. 2. Il direttore della scuola puo' autorizzare, su parere dei coordinatori dei curricula, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione. 3. Il direttore della scuola al temine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 determina, sentito il coordinatore del curriculum, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando riammesso in corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne da' comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando e' titolare di una borsa di studio e' tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione rispetto al ritiro dal corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando e' considerato decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.