Art. 11 
 
 
                   Sospensione e ritiro dal corso 
 
 
    1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso  di  dottorato
per  grave  malattia  e  maternita'.  In  caso  di  sospensione   per
maternita' si applicano le disposizioni a tutela della maternita'  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
12 luglio 2007. La sospensione per i motivi suddetti non da' luogo  a
interruzione del pagamento della borsa di studio. 
    2. Il direttore della scuola  puo'  autorizzare,  su  parere  dei
coordinatori dei curricula,  la  sospensione  dal  corso  per  motivi
diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio
viene sospesa per  tutto  il  periodo  a  partire  dalla  data  della
richiesta di sospensione. 
    3. Il direttore della scuola al temine delle assenze  di  cui  ai
precedenti commi  1  e  2  determina,  sentito  il  coordinatore  del
curriculum, se riammettere il dottorando in corso  d'anno  ovvero  se
riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando  riammesso  in  corso
nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota
corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 
    4. Qualora un dottorando  intenda  ritirarsi  dal  corso  ne  da'
comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando  e'
titolare di una borsa di studio e'  tenuto  alla  restituzione  degli
importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione
rispetto al ritiro dal corso e di mancata  consegna  della  tesi  nei
termini previsti, il dottorando e' considerato decaduto dal corso  ed
e' tenuto alla restituzione degli importi  erogati  nell'ultimo  anno
d'iscrizione.