Art. 12 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile: 
      a) con l'iscrizione ad altri corsi  di  studio  previsti  dalla
vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari; 
      b)  con  l'attribuzione  di  contratti,  anche   presso   altre
universita' o enti, per lo svolgimento di attivita'  di  insegnamento
disciplinati  dalla  vigente  legislazione  o  dallo  statuto  o   da
regolamenti interni. 
    2. Se le  cause  di  incompatibilita'  non  sono  tempestivamente
rimosse il dottorando  viene  escluso  dal  corso  come  previsto  al
successivo art. 14 comma 3 lettera b). 
    3. Per la verifica  di  ulteriori  casi  di  incompatibilita'  si
rinvia al Regolamento interno per il conferimento di assegni  per  la
collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca  e  al  Regolamento  delle
procedure  di  selezione  per  il  conferimento  di   incarichi   per
l'insegnamento  o  per  lo  svolgimento   di   attivita'   didattiche
integrative nei corsi di studio dell'Universita' IUAV di Venezia.