Art. 12 Incompatibilita' 1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile: a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari; b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre universita' o enti, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni. 2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al successivo art. 14 comma 3 lettera b). 3. Per la verifica di ulteriori casi di incompatibilita' si rinvia al Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca e al Regolamento delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi per l'insegnamento o per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative nei corsi di studio dell'Universita' IUAV di Venezia.