Art. 13 
 
 
                         Pubblico dipendente 
 
 
    1. Ai  sensi  della  legge  n.  476/1984,  cosi'  come  integrata
dall'art.  52,  comma  57,  della  legge  n.  448/2001,  il  pubblico
dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca, che  ricopra  un
posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa  medesima,  puo'
chiedere  l'aspettativa   conservando   il   trattamento   economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione  pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro,  compatibilmente
con le esigenze dell'amministrazione. 
    2. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 19 comma 3,
non hanno diritto al congedo straordinario, con o  senza  assegni,  i
pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di  dottore
di ricerca, ne' i pubblici dipendenti  che  siano  stati  iscritti  a
corsi di dottorato per almeno un  anno  accademico,  beneficiando  di
detto congedo. 
    3. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui
all'art. 9 del presente bando e' tenuto al versamento dei  contributi
di cui al precedente art. 10.