Art. 13 Pubblico dipendente 1. Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione. 2. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 19 comma 3, non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. 3. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui all'art. 9 del presente bando e' tenuto al versamento dei contributi di cui al precedente art. 10.