Art. 14 
 
 
                        Doveri dei dottorandi 
 
 
    1. L'ammissione al dottorato  comporta  un  impegno  esclusivo  a
tempo pieno. 
    2. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa
di studio o del contratto di alto apprendistato, il  dottorando  deve
completare il programma delle attivita' previste nell'anno precedente
e superare  le  verifiche  di  profitto  previste  dal  consiglio  di
curriculum. 
    3.  Il  consiglio  del  curriculum  determina  l'esclusione   dal
proseguimento del corso  e  la  conseguente  revoca  della  borsa  di
studio: 
      a)  in  caso  di  mancato  completamento  del  programma  delle
attivita' previste nell'anno precedente e mancato  superamento  delle
verifiche di profitto previste per il passaggio all'anno successivo; 
      b) in caso non vengano  rimosse  tempestivamente  le  cause  di
incompatibilita' previste al precedente art. 12; 
      c) assenza prolungata e non giustificata. 
    4.  In  caso  di  mancato  superamento  dell'esame   finale,   il
dottorando viene considerato decaduto.  La  decadenza  viene  inoltre
disposta nei casi previsti al precedente art. 11 comma 4. 
    5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con  decreto  del
rettore.