Art. 14 Doveri dei dottorandi 1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno. 2. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio o del contratto di alto apprendistato, il dottorando deve completare il programma delle attivita' previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto previste dal consiglio di curriculum. 3. Il consiglio del curriculum determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio: a) in caso di mancato completamento del programma delle attivita' previste nell'anno precedente e mancato superamento delle verifiche di profitto previste per il passaggio all'anno successivo; b) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilita' previste al precedente art. 12; c) assenza prolungata e non giustificata. 4. In caso di mancato superamento dell'esame finale, il dottorando viene considerato decaduto. La decadenza viene inoltre disposta nei casi previsti al precedente art. 11 comma 4. 5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con decreto del rettore.