Art. 18 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. E' garantito l'accesso agli atti relativi  alle  procedure  di
valutazione secondo le disposizioni previste dalla normativa  vigente
in materia di accesso agli atti  nonche'  ai  sensi  del  regolamento
interno dei procedimenti amministrativi e del diritto di  accesso  ai
documenti amministrativi dell'Universita' IUAV di Venezia emanato con
decreto rettorale n. 10 del 12 gennaio 2012.