Art. 3 Titoli di laurea conseguiti all'estero 1. I cittadini italiani, comunitari e non comunitari, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno presentare la domanda di ammissione alla valutazione comparativa secondo le modalita' e le scadenze indicate al successivo art. 4, utilizzando il modello all'allegato 2 facente parte integrante del presente bando. 2. A pena di esclusione i candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all'estero devono obbligatoriamente caricare tramite la procedura on-line descritta all'art. 4, oltre alla documentazione indicata nella scheda del singolo curriculum: a) diploma di conseguimento del titolo, in italiano o in inglese, ovvero tradotto in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilita' del candidato; b) certificato degli esami sostenuti in italiano o in inglese, ovvero tradotti in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilita' del candidato; c) ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'ammissibilita' del titolo posseduto (es. diploma supplement). 3. Qualora il titolo di laurea non sia ancora stato conseguito, ma sia in previsione entro il 31 ottobre 2013, in sostituzione di quanto previsto al precedente comma 2 lettera a), il candidato presentera' certificazione dell'ateneo di provenienza relativo alla data presunta di conseguimento del titolo. 4. Il riconoscimento dell'idoneita' del titolo di laurea conseguito all'estero, utile unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, verra' effettuato dalla commissione giudicatrice incaricata delle valutazioni comparative nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 5. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all'art. 8.