Art. 3 
 
 
               Titoli di laurea conseguiti all'estero 
 
 
    1. I cittadini italiani, comunitari e non comunitari, in possesso
di titolo accademico conseguito all'estero, che non  sia  stato  gia'
dichiarato equipollente ad una laurea italiana,  dovranno  presentare
la domanda di ammissione  alla  valutazione  comparativa  secondo  le
modalita' e le scadenze indicate al successivo art. 4, utilizzando il
modello all'allegato 2 facente parte integrante del presente bando. 
    2. A pena di esclusione i candidati  in  possesso  di  titolo  di
laurea  conseguito  all'estero  devono   obbligatoriamente   caricare
tramite  la  procedura  on-line  descritta  all'art.  4,  oltre  alla
documentazione indicata nella scheda del singolo curriculum: 
      a) diploma di  conseguimento  del  titolo,  in  italiano  o  in
inglese, ovvero tradotto in italiano o in inglese a cura e  sotto  la
responsabilita' del candidato; 
      b) certificato degli esami sostenuti in italiano o in  inglese,
ovvero  tradotti  in  italiano  o  in  inglese  a  cura  e  sotto  la
responsabilita' del candidato; 
      c) ogni altra documentazione ritenuta utile per la  valutazione
dell'ammissibilita' del titolo posseduto (es. diploma supplement). 
    3. Qualora il titolo di laurea non sia ancora  stato  conseguito,
ma sia in previsione entro il 31 ottobre  2013,  in  sostituzione  di
quanto previsto al  precedente  comma  2  lettera  a),  il  candidato
presentera' certificazione dell'ateneo di provenienza  relativo  alla
data presunta di conseguimento del titolo. 
    4.  Il  riconoscimento  dell'idoneita'  del  titolo   di   laurea
conseguito all'estero, utile unicamente ai  fini  dell'ammissione  al
corso di dottorato, verra' effettuato dalla commissione  giudicatrice
incaricata delle valutazioni comparative nel rispetto della normativa
vigente in Italia e nel Paese dove  e'  stato  rilasciato  il  titolo
stesso  e  dei  trattati  o  accordi  internazionali  in  materia  di
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 
    5. I  candidati  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito
all'estero, se vincitori, dovranno consegnare  la  documentazione  di
cui all'art. 8.