Art. 9 Determinazione delle borse di studio 1. Per ciascun curriculum e' previsto un numero di borse di studio, indicato nella scheda del singolo curriculum. 2. La borsa di studio dell'importo annuo di euro 13.638,47 al lordo dei contributi previdenziali, e' assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, di cui al precedente art. 5. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica come determinata ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio. La borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi della gestione separata INPS presso il quale e' necessario presentare domanda d'iscrizione. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili. 3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%. Il periodo di soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal coordinatore del curriculum. Nel caso di studenti stranieri, il paese di residenza non e' considerato valido per il soggiorno estero. Il periodo di soggiorno all'estero preventivamente autorizzato non puo' eccedere la durata complessiva di 18 mesi. 4. Le borse di studio hanno durata annuale. Per il mantenimento delle borse di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario il dottorando deve completare il programma delle attivita' previste per l'anno precedente e superare le verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo. 5. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. 6. Nei casi di rinuncia alla borsa di studio dopo l'inizio del corso, di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima viene riassegnata nelle quote residue secondo l'ordine di graduatoria unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvenga entro il passaggio dal primo al secondo anno. 7. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 8. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza ai corsi di cui al successivo art. 10 ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. 9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di borsa di studio Iuav sara' tenuto al pagamento della prima rata della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto condizione fintantoche' il consiglio di curriculum non abbia stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca.