Art. 9 
 
 
                Determinazione delle borse di studio 
 
 
    1. Per ciascun curriculum e'  previsto  un  numero  di  borse  di
studio, indicato nella scheda del singolo curriculum. 
    2. La borsa di studio dell'importo annuo  di  euro  13.638,47  al
lordo dei contributi previdenziali, e' assegnata  previa  valutazione
comparativa del merito e secondo  l'ordine  definito  nella  relativa
graduatoria, di cui al precedente art. 5. A parita' di merito prevale
la valutazione della situazione economica come determinata  ai  sensi
della vigente legislazione in materia  di  diritto  allo  studio.  La
borsa di studio sara' soggetta al  versamento  dei  contributi  della
gestione separata INPS  presso  il  quale  e'  necessario  presentare
domanda d'iscrizione.  Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene
effettuato in rate mensili. 
    3. Per i periodi  autorizzati  di  studio  all'estero,  l'importo
della borsa  di  studio  viene  aumentato  del  50%.  Il  periodo  di
soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca  intrapresa
dal  dottorando  e  deve  essere  autorizzato  dal  coordinatore  del
curriculum. Nel caso di studenti stranieri, il paese di residenza non
e'  considerato  valido  per  il  soggiorno  estero.  Il  periodo  di
soggiorno all'estero preventivamente autorizzato non puo' eccedere la
durata complessiva di 18 mesi. 
    4. Le borse di studio hanno durata annuale. Per  il  mantenimento
delle borse  di  studio  e  di  eventuali  altre  forme  di  sostegno
finanziario  il  dottorando  deve  completare  il   programma   delle
attivita' previste per l'anno precedente e superare le  verifiche  di
profitto per il passaggio all'anno successivo. 
    5. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio  del
corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. 
    6. Nei casi di rinuncia alla borsa di studio  dopo  l'inizio  del
corso, di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione  di  un
dottorando  titolare  di  borsa   di   studio,   quest'ultima   viene
riassegnata nelle  quote  residue  secondo  l'ordine  di  graduatoria
unicamente qualora  la  rinuncia  o  l'esclusione  avvenga  entro  il
passaggio dal primo al secondo anno. 
    7. Le borse di studio di dottorato non  possono  essere  cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare  con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del  dottorando.  Chi  ha
gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di  dottorato  non
puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 
    8. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono  esonerati  dal
pagamento dei  contributi  per  la  frequenza  ai  corsi  di  cui  al
successivo art. 10 ad esclusione della tassa regionale per il diritto
allo studio e l'imposta di bollo. 
    9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il  vincitore  di
borsa di studio Iuav sara' tenuto al pagamento della prima rata della
tassa regionale per il diritto allo  studio  e  l'imposta  di  bollo.
L'iscrizione al secondo  o  al  terzo  anno  e'  da  ritenersi  sotto
condizione  fintantoche'  il  consiglio  di  curriculum   non   abbia
stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 18 comma
2 del Regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di
dottorato di ricerca.