Art. 7 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    7.1. Le commissioni giudicatrici per l'esame di  ammissione  sono
formate da tre componenti appartenenti al collegio  dei  docenti  del
dottorato. 
    La  commissione  puo'  essere  integrata  -   senza   oneri   per
l'amministrazione centrale -  da  non  piu'  di  due  esperti,  anche
stranieri, scelti nell'ambito di enti  e  di  strutture  pubbliche  e
private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria qualora
siano in atto specifici accordi. 
    Le commissioni nominano al proprio interno  il  presidente  e  il
segretario. 
    I decreti di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici
saranno resi disponibili al link www.univr.it/dottorati nel  mese  di
settembre.