Art. 7 Commissioni giudicatrici 7.1. Le commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione sono formate da tre componenti appartenenti al collegio dei docenti del dottorato. La commissione puo' essere integrata - senza oneri per l'amministrazione centrale - da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi. Le commissioni nominano al proprio interno il presidente e il segretario. I decreti di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici saranno resi disponibili al link www.univr.it/dottorati nel mese di settembre.