Art. 8 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    8.1. I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo
l'ordine  della  graduatoria,   fino   alla   copertura   dei   posti
disponibili. In caso di  eventuali  rinunce  da  parte  degli  aventi
diritto  subentrera',  entro  tre  mesi  dall'inizio  del  corso,  il
candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. In
caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il  candidato  dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    8.2. Qualora, a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei
titoli e delle prove di esame, due o piu'  candidati  ottengano  pari
punteggio per un posto  con  borsa  prevarra'  la  valutazione  della
situazione economica determinata ai  sensi  della  normativa  vigente
statale e regionale in materia di diritto allo studio. 
    In caso di parita' di punteggio per  un  posto  senza  borsa,  e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7, della legge n. 127/1997 come modificato  dall'art.  2  della
legge 16 giugno 1998, n. 191.