Art. 8 Ammissione ai corsi 8.1. I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili. In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto subentrera', entro tre mesi dall'inizio del corso, il candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 8.2. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto con borsa prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di diritto allo studio. In caso di parita' di punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.