Art. 5 Ammissione al corso Il decreto rettorale di approvazione degli atti e delle relative graduatorie verra' pubblicato sul sito web di Ateneo. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi a frequentare il corso dovranno, a pena di decadenza, presentare al Servizio dottorati di ricerca la domanda di iscrizione, servendosi dell'apposito modulo reperibile anche per via telematica sul sito web di ateneo, debitamente compilato e firmato, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci), a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria finale di merito. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione entro il termine, saranno considerati rinunciatari. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che, in graduatoria, occupera' la posizione successiva a quella del rinunciatario o del decaduto. Il subentro si verifichera', altresi', qualora qualcuno degli ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.