Art. 5 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    Il decreto rettorale di approvazione degli atti e delle  relative
graduatorie verra' pubblicato sul sito web di Ateneo. 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    I candidati ammessi a frequentare il corso dovranno,  a  pena  di
decadenza, presentare al Servizio dottorati di ricerca la domanda  di
iscrizione, servendosi dell'apposito modulo reperibile anche per  via
telematica sul sito web di ateneo, debitamente compilato  e  firmato,
entro il termine perentorio di  giorni  10  (dieci),  a  partire  dal
giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  della  graduatoria
finale di merito. In caso di utile collocamento in piu'  graduatorie,
il  candidato  dovra'  esercitare  opzione  per  un  solo  corso   di
dottorato. 
    Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione  entro  il  termine,
saranno considerati rinunciatari. 
    Coloro  che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti. 
    In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che,
in graduatoria,  occupera'  la  posizione  successiva  a  quella  del
rinunciatario o del decaduto. 
    Il subentro si verifichera',  altresi',  qualora  qualcuno  degli
ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio  effettivo  del
corso.