Art. 6 Ammissione in sovrannumero Possono essere ammessi in sovrannumero al corso di dottorato i candidati risultati idonei nella graduatoria di merito che siano: titolari di assegni di ricerca, anche ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; dipendenti di imprese, di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici di servizio, in misura non superiore al 30%, con arrotondamento all'unita' superiore, dei posti messi a concorso, tra coloro che siano risultati idonei a seguito delle procedure concorsuali in base a specifiche convenzioni; Il Collegio dei docenti puo' ammettere in sovrannumero i cittadini extracomunitari che siano in possesso di titolo di studio idoneo ai fini dell'ammissione e che siano titolari di borse di studio conferite dallo Stato italiano o da istituzioni nazionali e internazionali, dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione decide caso per caso il Collegio dei docenti.