Art. 6 
 
 
                     Ammissione in sovrannumero 
 
 
    Possono essere ammessi in sovrannumero al corso  di  dottorato  i
candidati risultati idonei nella graduatoria di merito che siano: 
      titolari di assegni di ricerca, anche  ai  sensi  dell'art.  22
della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
      dipendenti di imprese, di pubbliche amministrazioni o  di  enti
pubblici  di  servizio,  in  misura  non  superiore   al   30%,   con
arrotondamento all'unita' superiore, dei posti messi a concorso,  tra
coloro  che  siano  risultati  idonei  a  seguito   delle   procedure
concorsuali in base a specifiche convenzioni; 
    Il  Collegio  dei  docenti  puo'  ammettere  in  sovrannumero   i
cittadini extracomunitari che siano in possesso di titolo  di  studio
idoneo ai fini dell'ammissione e  che  siano  titolari  di  borse  di
studio conferite dallo Stato italiano o da  istituzioni  nazionali  e
internazionali,  dall'Unione   Europea   o   da   altra   Istituzione
scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione decide caso per
caso il Collegio dei docenti.