Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Il sostegno finanziario viene attribuito ai candidati secondo  la
graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero  di  forme  di
sostegno previste. 
    In caso di decadenza o di rinuncia entro tre mesi di un candidato
subentra il candidato successivo secondo la graduatoria.  Qualora  il
rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di  studio,
e' tenuto alla loro restituzione. 
    I criteri di assegnazione delle diverse tipologie di borse, anche
con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono  stabiliti  dal
Collegio dei docenti, secondo i requisiti richiesti e  le  attitudini
dei vincitori. 
    Le borse di studio  hanno  durata  annuale  e  sono  rinnovate  a
condizione che il  candidato  abbia  completato  il  programma  delle
attivita' previste per l'anno precedente cosi'  come  verificate  dal
Collegio dei docenti. 
    L'importo della borsa di  studio,  da  erogare  in  rate  mensili
posticipate, e' determinato in euro 13.638,47 al lordo degli oneri  a
carico del dottorando previsti dalla normativa vigente. 
    La borsa di studio  del  dottorato  di  ricerca  e'  soggetta  al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione  separata  ai
sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e
successive  modificazioni,  nella  misura  di  due  terzi  a   carico
dell'amministrazione  e  di  un  terzo  a  carico  del  borsista.   I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 
    Tale importo e' incrementato nella  misura  massima  del  50  per
cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se  il
dottorando  e'  autorizzato  dal  Collegio  dei  docenti  a  svolgere
attivita' di ricerca all'estero. 
    A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e'  assicurato,
in aggiunta  alla  borsa  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
esistenti,  un  budget  per  l'attivita'  di  ricerca  in  Italia   e
all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso  e  comunque  di
importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
    Il beneficiario di borsa di studio dovra'  possedere  un  reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a  € 10.329,14.  Tale
limite di reddito dovra' essere dichiarato dal beneficiario di  borsa
di studio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Alla determinazione di  tale  reddito,  che  e'  quello  riferito
all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di
origine patrimoniale derivanti da  rendite  e  da  interessi  nonche'
emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con
esclusione  di  quelli  aventi  natura  occasionale  o  derivanti  da
servizio militare di leva. 
    I principi di cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  ai
borsisti di  Stati  esteri  o  beneficiari  di  sostegno  finanziario
nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto
previsto  dalla  specifica  regolamentazione  e  non  si  applica  ai
dipendenti di enti o imprese iscritti ai dottorati industriali. 
    La borsa di studio non e' cumulabile con alcuna  altra  borsa  di
studio, tranne che con quelle conferite da  Istituzioni  nazionali  o
straniere  finalizzate  ad  integrare,  con   soggiorni   all'estero,
l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi;  in  tal  caso
viene meno il diritto alla  prevista  maggiorazione  della  borsa  di
studio. 
    Chi abbia gia' conseguito un  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  o
titolo ad esso equipollente puo'  essere  ammesso  a  frequentare  un
diverso corso di dottorato, a condizione di  superarne  le  prove  di
selezione, ma non puo' usufruire di una borsa di dottorato. Chi abbia
gia' usufruito anche parzialmente di  una  borsa  di  studio  per  la
frequenza di un corso di dottorato, non puo' usufruirne  una  seconda
volta.