Art. 8 Borse di studio Il sostegno finanziario viene attribuito ai candidati secondo la graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero di forme di sostegno previste. In caso di decadenza o di rinuncia entro tre mesi di un candidato subentra il candidato successivo secondo la graduatoria. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. I criteri di assegnazione delle diverse tipologie di borse, anche con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono stabiliti dal Collegio dei docenti, secondo i requisiti richiesti e le attitudini dei vincitori. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente cosi' come verificate dal Collegio dei docenti. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, e' determinato in euro 13.638,47 al lordo degli oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Il beneficiario di borsa di studio dovra' possedere un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 10.329,14. Tale limite di reddito dovra' essere dichiarato dal beneficiario di borsa di studio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Alla determinazione di tale reddito, che e' quello riferito all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di origine patrimoniale derivanti da rendite e da interessi nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione e non si applica ai dipendenti di enti o imprese iscritti ai dottorati industriali. La borsa di studio non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle conferite da Istituzioni nazionali o straniere finalizzate ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi; in tal caso viene meno il diritto alla prevista maggiorazione della borsa di studio. Chi abbia gia' conseguito un titolo di Dottore di Ricerca o titolo ad esso equipollente puo' essere ammesso a frequentare un diverso corso di dottorato, a condizione di superarne le prove di selezione, ma non puo' usufruire di una borsa di dottorato. Chi abbia gia' usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non puo' usufruirne una seconda volta.