Art. 9 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    Il dottorando possiede lo status di  studente  universitario  per
l'intero periodo di frequenza del Corso. 
    I dottorandi hanno l'obbligo di svolgere con assiduita' e impegno
le attivita' di studio e di ricerca secondo  le  modalita'  stabilite
dal Collegio dei docenti. 
    I dottorandi, quale  parte  integrante  del  progetto  formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e  senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di  studio,  attivita'
di  tutorato  degli  studenti  dei  corsi  di  laurea  e  di   laurea
magistrale, nonche', comunque entro il limite massimo di  40  ore  in
ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. 
    Ai dottorandi si applicano le vigenti disposizioni a tutela della
maternita' e della paternita'. 
    E' vietata, durante la durata legale del corso di  dottorato,  la
contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, ad un corso  di
laurea, ad una scuola di specializzazione o ad un master di  UniTE  o
di altro ateneo. 
    Nel caso  di  giustificati  impedimenti  che  non  consentano  al
dottorando l'effettiva frequenza del corso non viene meno il  diritto
dell'interessato  al  proseguimento  del  corso  di   dottorato.   Le
eventuali assenze ed  i  motivi  che  le  hanno  determinate  saranno
valutate, ai fini della sospensione, dal  Collegio  dei  docenti.  In
particolare, in caso di grave e documentata malattia,  frequenza  del
tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli  insegnanti
(TFA), o ulteriori gravi e documentati motivi, si potra' applicare la
sospensione  da  parte  del  Collegio  dei  docenti  su  istanza  del
dottorando. 
    L'esclusione dal dottorato di ricerca e' deliberata dal  Collegio
dei docenti in caso di mancata  ammissione  all'anno  successivo  che
puo'  avvenire  in  seguito  al  non  raggiungimento  dei   risultati
formativi e di ricerca o  per  l'incompatibilita'  con  le  attivita'
lavorative  svolte  in  assenza  di  autorizzazione  o  per   assenze
ingiustificate e prolungate. 
    Il titolo di dottore  di  ricerca,  abbreviato  con  le  diciture
«Dott.  Ric.»  ovvero  «Ph.D.»,  viene  rilasciato  a  seguito  della
positiva  valutazione  di  una  tesi  di  ricerca  che   contribuisca
all'avanzamento delle conoscenze o delle  metodologie  nel  campo  di
indagine prescelto. 
    Entro un mese dalla fine dell'ultimo anno di corso, i  dottorandi
dovranno depositare la tesi, firmata dal Coordinatore del corso e dal
tutor, presso il Servizio dottorati di  ricerca  nonche'  recapitarla
per via telematica a valutatoti esterni.