Art. 10 Formazione ed approvazione della graduatoria Applicazione delle preferenze a parita' di valutazione La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato/a, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii. gia' dichiarate in domanda dal candidato (Allegato 3). Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17), comma 4, e lettera b), comma 5, dell'articolo sopra citato, sara' considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento dell'Amministrazione ed e' immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.