Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) prive  della  copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)
dell'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, qualora
candidati minorenni; 
      d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM: 
      a) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 6, lettera b) e  a  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere  h),  i),  j)  e  n)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  d)  del
presente articolo; 
      b) ad accertare che le domande  siano  corredate  dell'atto  di
assenso di chi esercita la  potesta'  genitoriale,  escludendo  dalla
procedura di reclutamento i candidati  minorenni  che  non  lo  hanno
presentato o che ne hanno presentato uno irregolare. 
    Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      inidonei all'attivita' sportiva  agonistica  ovvero  privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  11
del bando. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera'  a  escludere  i  candidati  giudicati  inidonei  agli
accertamenti attitudinali. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di € 650,00), rispettivamente  entro  60  e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.