Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; c) prive della copia per immagine (file in formato PDF) dell'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, qualora candidati minorenni; d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 2. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM: a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i), j) e n) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo; b) ad accertare che le domande siano corredate dell'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, escludendo dalla procedura di reclutamento i candidati minorenni che non lo hanno presentato o che ne hanno presentato uno irregolare. Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione. 3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art. 11 del bando. 4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali. 5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 6. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura della Repubblica competente per territorio. 7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di € 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.