Art. 10 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica con la commissione) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti e delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 1. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 4. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.