Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) una prova di preselezione (eventuale); 
      b) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-professionale); 
      c) la valutazione dei titoli di merito; 
      d)   gli   accertamenti   sanitari   per   il    riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) gli accertamenti attitudinali; 
      f) una prova orale; 
      g) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso con il decreto dirigenziale di cui  al  successivo  art.  12
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i  quali
la positivita' del test di  gravidanza  abbia  comportato,  ai  sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,   n.   90,   un   temporaneo    impedimento    all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica - dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti  nel  precedente
comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.