Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova di preselezione (eventuale); b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); c) la valutazione dei titoli di merito; d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica; e) gli accertamenti attitudinali; f) una prova orale; g) una prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12 tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.