Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  di  preselezione,
per le prove scritte ed orali,  per  la  valutazione  dei  titoli  di
merito e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di cui  al  comma  1,  lettera  a)
sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado
non inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
      b)  tre  Ufficiali  superiori   in   servizio   dell'Arma   dei
Carabinieri, membri; 
      c) un docente o esperto di materie letterarie, membro  aggiunto
per le prove scritte; 
      d) un docente o esperto di  diritto,  membro  aggiunto  per  la
prova orale; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f)  un  Ufficiale  in   servizio   permanente   dell'Arma   dei
Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano ovvero  un  dipendente
civile del  Ministero  della  Difesa  appartenente  alla  terza  area
funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui  al  comma
1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente; 
      b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parita'  di  grado,  il  meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore  a  Tenente  Colonnello,  in  servizio  presso  il   Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
presidente; 
      b) un Ufficiale dell'Arma  dei  Carabinieri  con  qualifica  di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro; 
      c)  un  Ufficiale  psicologo  dell'Arma  dei  Carabinieri,   in
servizio presso il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta    commissione    potra'    avvalersi    del     contributo
tecnico-specialistico di altro personale.