Art. 8 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle prove scritte. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da definire, per sottrazione, l'elenco  dei  concorrenti  idonei.  Il
riconoscimento di questi ultimi  dovra'  comunque  avvenire  dopo  la
valutazione  dei  titoli  di  merito.  La  commissione   esaminatrice
valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  che  siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel  precedente  art.  3  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti  dai  concorrenti  e  non  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella  medesima
domanda non  sono  state  fornite  le  necessarie  informazioni,  non
costituiranno oggetto di valutazione. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti  potranno  produrre  eventuale
documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione
dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art.  3,
comma 4. Per i militari in servizio o in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nell'art. 3, commi 6 e 7. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante
dalla  documentazione  matricolare  e   caratteristica   che   verra'
acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30; 
      b) titolo di studio: massimo punti 2/30; 
      c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30. 
    4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma  dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio
Concorsi  e  Contenzioso,  i  nominativi  del  personale  del   ruolo
Ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri   dalla   cui   documentazione
caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi,  sia  stato
rilevato  il  difetto  del  requisito  della  qualita'  del  servizio
prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
Detto personale sara' escluso dal concorso dalla  Direzione  Generale
per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito  delle  prove
scritte di cui all'art. 7,  sostenute  prima  della  valutazione  dei
titoli da parte della commissione. 
    5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione  dei
titoli e nelle prove  scritte  sara'  reso  noto,  indicativamente  a
partire dal 17 marzo 2014 o, comunque, prima dello svolgimento  della
prova orale  di  cui  al  successivo  art.  11,  consultando  i  siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero  chiedendo
informazioni  al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,   V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale
per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il  Pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.