Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Al  concorso  saranno  ammessi,  a  domanda,  i  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti alla data  di  scadenza  del  termine
previsto   per   la   presentazione   della   relativa   domanda   di
partecipazione al concorso: 
      a) laurea magistrale in ingegneria civile o ingegneria edile  o
ingegneria  dei  sistemi  edilizi  o  ingegneria  della  sicurezza  o
ingegneria per l'ambiente ed il territorio - classi LM23, LM4,  LM24,
LM26 e LM35; ovvero  laurea  specialistica  in  ingegneria  civile  o
ingegneria edile o ingegneria  per  l'ambiente  ed  il  territorio  -
classi 28S, 4S e 38S; ovvero diploma di laurea  quinquennale  secondo
il previgente ordinamento in ingegneria civile o ingegneria  edile  o
ingegneria per l'ambiente ed il territorio. 
    I  titoli  accademici  rilasciati  dalle  universita'   straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree
suddette, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A  tal  fine,  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso devono  essere  presentati,  a  pena  di  esclusione,  copia
dell'istanza di equiparazione  del  titolo  di  studio  rivolta  alle
amministrazioni competenti. Le equiparazioni devono  sussistere  alla
data di scadenza per la presentazione della domanda; 
    b) abilitazione all'esercizio della professione di' ingegnere  ed
iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; 
    c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    d) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza; 
    e)  idoneita'  fisica  all'impiego,   sia   presso   gli   uffici
dell'amministrazione che per le attivita' di  ispezione  e  controllo
sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle  condotte  forzate,
anche con caratteristiche di disagio. 
    L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso; 
      f) posizione regolare nei confronti  degli  obblighi  militari,
per i cittadini soggetti agli obblighi di leva. 
    Non potranno essere ammessi al concorso coloro che: 
    siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    siano stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 
    siano stati  dichiarati  decaduti  o  licenziati  da  un  impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
    siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza; 
    abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto
di lavoro o di impiego ai sensi  dell'art.  32-quinquies  del  codice
penale; 
    siano incompatibili, ai sensi della  normativa  vigente,  con  lo
status di dipendente pubblico. 
    2. L'ammissione alle prove concorsuali avverra' con la piu' ampia
riserva  di  successivo  accertamento  del  possesso  dei   requisiti
prescritti. 
    3. In ogni momento della procedura, con  provvedimento  motivato,
potra' essere disposta l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti. 
    4. I requisiti prescritti dal presente articolo  dovranno  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.