Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Al concorso saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della relativa domanda di partecipazione al concorso: a) laurea magistrale in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria dei sistemi edilizi o ingegneria della sicurezza o ingegneria per l'ambiente ed il territorio - classi LM23, LM4, LM24, LM26 e LM35; ovvero laurea specialistica in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente ed il territorio - classi 28S, 4S e 38S; ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente ed il territorio. I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di ammissione al concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, copia dell'istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle amministrazioni competenti. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda; b) abilitazione all'esercizio della professione di' ingegnere ed iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; e) idoneita' fisica all'impiego, sia presso gli uffici dell'amministrazione che per le attivita' di ispezione e controllo sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle condotte forzate, anche con caratteristiche di disagio. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti agli obblighi di leva. Non potranno essere ammessi al concorso coloro che: siano esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza; abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico. 2. L'ammissione alle prove concorsuali avverra' con la piu' ampia riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 3. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 4. I requisiti prescritti dal presente articolo dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.