Art. 6 Preselezione 1. L'amministrazione si riserva la facolta', qualora il numero delle domande sia superiore a venti volte il numero totale dei posti messi a concorso, di effettuare una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 2. La preselezione consistera' nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte/orali di cui all'art. 7, comma 5. 3. Verranno ammessi alle prove scritte i primi 320 candidati che abbiano superato la preselezione e tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del trecentoventesimo candidato. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verra' valutato ai fini della formazione della graduatoria di merito finale. 5. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici e di aziende specializzate in selezione del personale. 6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.