Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. L'amministrazione si riserva la facolta',  qualora  il  numero
delle domande sia superiore a venti volte il numero totale dei  posti
messi a concorso,  di  effettuare  una  prova  preselettiva  ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    2. La preselezione consistera' nella  risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte/orali  di
cui all'art. 7, comma 5. 
    3. Verranno ammessi alle prove scritte i primi 320 candidati  che
abbiano  superato  la  preselezione  e  tutti  coloro   che   avranno
conseguito il medesimo punteggio del trecentoventesimo candidato. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova  preselettiva  non  verra'
valutato ai fini della formazione della graduatoria di merito finale. 
    5. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'amministrazione
potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi  elettronici  e  di  aziende
specializzate in selezione del personale. 
    6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne  sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.