Art. 16 Approvazione Graduatoria 1. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La graduatoria delle vincitrici e delle idonee e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.