Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal Concorso 
 
 
    1. Sono escluse dal  concorso,  le  candidate  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' le candidate che
non si presentino nel luogo, nel  giorno  e  nell'ora  stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano  state
destituite dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  state
dichiarate  decadute   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico- fisica ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria delle candidate. 
    5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti le
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed  agli  accertamenti
concorsuali. 
    6.  Le  concorrenti  che  risultano,  ad   una   verifica   anche
successiva, in difetto  dei  prescritti  requisiti  sono  esclusi  di
diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale
della formazione. 
    7.  Non  sono  ammesse  al  concorso  le  candidate  che  abbiano
partecipato ad altri concorsi indetti nell'anno 2013 per le  carriere
iniziali delle  altre  Forze  di  Polizia  ad  ordinamento  civile  e
militare e del Corpo Militare della Croce Rossa.