Art. 3 Esclusione dal Concorso 1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' le candidate che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico- fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria delle candidate. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti le aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. Le concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale della formazione. 7. Non sono ammesse al concorso le candidate che abbiano partecipato ad altri concorsi indetti nell'anno 2013 per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa.