Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, quest'ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) godimento dei diritti civili e politici; 4) titolo di studio: diploma di scuola dell'obbligo; 5) possesso della patente di guida "B"; 6) attivita' lavorativa prestata, per almeno 18 mesi, presso enti pubblici o soggetti privati in attivita' di conducente di autoveicoli; 7) iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della predetta legge n. 68/1999; 8) idoneita' fisica all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 9) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati deceduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, o abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione nel caso di eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero (diploma di scuola dell'obbligo) e' effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 379 del d.lgs. 16.04.1994, n. 297. Pertanto, il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovra', entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, presentare all'ufficio competente, la richiesta di riconoscimento del proprio titolo, allegandone copia alla domanda di partecipazione alla selezione; in tale modo H candidato verra' ammesso con riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l'esito. L'Amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.