Art. 2 Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova 1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre domanda di ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda potra' avere inizio a partire dalle ore 12.00 del 20 gennaio 2014 e dovra' concludersi entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi (ossia il 6 marzo 2014). 3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) comune di residenza e relativo indirizzo; e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni; f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo; h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, che dovra' successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5; i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: 1) Modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 2) Modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed e' riservato a chi e' gia' idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa); 3) Modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006). La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa - attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi. 4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell'istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione. 5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato dal candidato, sara' stampato dall'IVASS e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5 al momento dell'identificazione. Allo stesso tempo il candidato sottoscrivera' la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa: a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita'; b) consegna della marca da bollo di € 16,00 di cui al comma 3, lett. h. 6. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato. 7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione "disabilita'" dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilita'". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi dell'IVASS. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta. 8. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo "esame.intermediari@ivass.it". 9. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.