Art. 2 
 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
                e procedura di ammissione alla prova 
 
 
    1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre  domanda  di
ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro  la  data
di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione
informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono  ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di  partecipazione
alla prova di idoneita'.  La  data  di  presentazione  on-line  della
domanda di partecipazione  alla  prova  e'  certificata  dal  sistema
informatico  che,  allo  scadere  del  termine  utile  per   la   sua
presentazione,  non  permettera'  l'accesso  e  l'invio  del   modulo
elettronico. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
potra' avere inizio a partire dalle ore 12.00 del 20 gennaio  2014  e
dovra' concludersi entro le ore 12.00 del  quarantacinquesimo  giorno
successivo a tale data, compresi i giorni festivi (ossia il  6  marzo
2014). 
    3.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
    a) cognome e nome; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) codice fiscale; 
    d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
    e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per
eventuali comunicazioni; 
    f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
    g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della  data  del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
    h) il codice identificativo e la data di emissione di  una  marca
da bollo di € 16,00, che dovra' successivamente essere consegnata, al
momento dell'identificazione prima  della  prova,  ed  apposta  sulla
domanda di ammissione di cui al comma 5; 
    i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai fini
dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro  degli  intermediari
assicurativi e riassicurativi: 
        1) Modulo  assicurativo  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione assicurativa (l'esame  verte  sulle  materie  di  cui
all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 
        2) Modulo riassicurativo per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle  materie  di  cui
all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16  ottobre  2006
ed e' riservato a chi e'  gia'  idoneo  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa); 
        3)  Modulo  assicurativo  e  riassicurativo  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  intermediazione  assicurativa  o   riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9,  commi  4  e  5,  del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006). 
        La scelta del modulo attiene al  tipo  di  attivita'  che  si
intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa
- attivita' assicurativa e riassicurativa) e non  alla  sezione  alla
quale il candidato intende iscriversi. 
    4. In fase di inoltro della domanda,  l'applicazione  informatica
attribuira' alla domanda  stessa  il  numero  identificativo  univoco
dell'istante, composto  dal  codice  della  prova  e  dal  numero  di
protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva
comunicazione. Al termine  della  procedura  di  presentazione  della
domanda di ammissione, l'applicazione informatica  inviera',  tramite
posta elettronica,  il  modulo  di  domanda  riportante  gli  estremi
identificativi sopraindicati  all'indirizzo  utilizzato  in  fase  di
registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione. 
    5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato  dal  candidato,
sara'  stampato  dall'IVASS  e  sottoposto  al   candidato   per   la
sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art.
5 al momento dell'identificazione. 
    Allo stesso tempo il candidato  sottoscrivera'  la  dichiarazione
sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa: 
      a) esibizione di un documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita'; 
      b) consegna della marca da bollo di € 16,00 di cui al comma  3,
lett. h. 
    6. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  partecipazione  richiesti
dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato. 
    7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione "disabilita'" dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  "disabilita'".  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio  Vigilanza  Intermediari
Assicurativi dell'IVASS. 
    Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato
dal candidato, procedera' all'annullamento della prova  dallo  stesso
sostenuta. 
    8. Ogni variazione  di  recapito  dovra'  essere  tempestivamente
comunicata  all'IVASS,  mediante  posta  elettronica,   all'indirizzo
"esame.intermediari@ivass.it". 
    9.  L'IVASS  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso   di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o  informatici  non  imputabili  all'Istituto   stessa   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.