Art. 10 
 
 
                         Assunzione in prova 
 
 
    L'assunzione a tempo determinato dei vincitori della selezione in
possesso dei prescritti requisiti e' subordinata alla  compatibilita'
con il quadro normativo vigente, ivi incluso il rispetto  del  limite
numerico previsto per il personale con contratto a tempo  determinato
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. 
    L'assunzione a  tempo  determinato  e'  altresi'  subordinata  al
compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova  pari
a tre mesi di servizio effettivo. 
    Il periodo di prova viene computato come  servizio  effettivo  se
concluso  favorevolmente.  Ove   l'esito   sia   sfavorevole,   viene
dichiarata la risoluzione del rapporto. 
    Il periodo di prova decorre dal giorno di  effettivo  inizio  del
servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello  in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso. 
    Il personale che abbia gia' prestato attivita' lavorativa  presso
l'Autorita',  che  ha   partecipato   alla   selezione   risultandone
vincitore, e' esentato dal periodo di prova sempre  che  il  servizio
prestato presso l'Autorita' sia  di  durata  uguale  o  superiore  al
periodo di prova stesso. 
    L'accettazione dell'assunzione non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il candidato vincitore della selezione  che,  senza  giustificato
motivo, non assume servizio entro il  termine  stabilito  decade  dal
diritto all'assunzione.