Art. 5 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice per ciascun profilo o congiuntamente per piu' profili e' nominata dall'Autorita' secondo quanto previsto al punto 6 dell'Allegato A alla delibera 18 marzo 2004, n. 38/04. La Commissione puo' essere integrata da membri aggiunti su richiesta del Presidente della Commissione.