Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice per ciascun profilo o  congiuntamente
per piu' profili e' nominata dall'Autorita' secondo  quanto  previsto
al punto 6 dell'Allegato A alla delibera 18 marzo 2004, n. 38/04.  La
Commissione puo' essere integrata da membri aggiunti su richiesta del
Presidente della Commissione.