Art. 6 
 
 
                     Eventuale prova preliminare 
 
 
    In ragione del numero delle  domande  pervenute,  l'Autorita'  si
riserva di procedere, relativamente  ad  uno  o  piu'  profili,  allo
svolgimento di una prova preliminare, consistente nella soluzione, in
tempi predeterminati, di  quiz  a  risposta  multipla  sulle  materie
oggetto di scrutinio comparativo. 
    Ai   fini   dello    svolgimento    della    prova    preliminare
l'Amministrazione puo' avvalersi  dell'ausilio  di  societa'  esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    La  data  e  il  luogo  di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare sono resi noti tramite apposito avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  -  Serie  Speciale  -
Concorsi ed Esami, (cfr. successivo articolo 8) e divulgato  altresi'
mediante        il        sito        internet         dell'Autorita'
(http://www.autorita.energia.it).  La  predetta  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica della data e luogo di svolgimento
della eventuale prova preliminare, ha valore di notifica a tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati ammessi a sostenerla. 
    I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dalla
selezione ai sensi del precedente articolo 4 sono ammessi a sostenere
l'eventuale  prova  preliminare  con  la  piu'   ampia   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti per  la  partecipazione  alla
selezione e per l'assunzione di cui al presente avviso. 
    I risultati della prova preliminare, espressi da un punteggio per
ogni partecipante, sono resi noti di norma entro lo stesso giorno  di
svolgimento della prova stessa, presso la sede di espletamento  della
prova medesima ovvero nei termini e con le  modalita'  comunicati  ai
candidati il giorno della prova. 
    In caso di svolgimento della prova preliminare, sono ammessi allo
scrutinio comparativo i primi  cinquanta  (50)  candidati  in  ordine
decrescente di punteggio in relazione a ciascun profilo, in  possesso
dei  requisiti  prescritti.  In  caso  di  punteggio  ex   aequo   al
cinquantesimo  posto,  sono  ammessi  altresi'  tutti   i   candidati
eventualmente classificatisi al cinquantesimo posto. 
    Il punteggio conseguito nella prova preliminare non e'  preso  in
considerazione per la formazione della graduatoria  di  merito  della
selezione.