Art. 10 Assunzione in prova L'assunzione a tempo determinato del vincitore della selezione in possesso dei prescritti requisiti e' subordinata alla compatibilita' con il quadro normativo vigente, ivi incluso il rispetto del limite numerico previsto per il personale con contratto a tempo determinato dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. L'assunzione a tempo determinato e' altresi' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a tre mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova viene computato come servizio effettivo se concluso favorevolmente. Ove l'esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il personale che abbia gia' prestato attivita' lavorativa presso l'Autorita', che ha partecipato alla selezione risultandone vincitore, e' esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato presso l'Autorita' sia di durata uguale o superiore al periodo di prova stesso. L'accettazione dell'assunzione non puo' essere in alcun modo condizionata. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto all'assunzione.