Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione alla selezione  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. Sono equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non
appartenenti alla Repubblica italiana; 
    b) diploma di scuola secondaria superiore (di secondo grado).  Il
titolo di studio conseguito all'estero viene valutato se corredato di
una  dichiarazione  di  equipollenza  rilasciata   dalla   competente
autorita' italiana dalla quale  risulti  a  quale  titolo  di  studio
italiano corrisponde il titolo estero; 
    c)    esperienza     professionale     documentabile     maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio  richiesto  per
l'ammissione alla selezione pari a sei anni di lavoro subordinato  in
attivita' di tipo amministrativo di cui almeno tre svolgendo mansioni
di segreteria direzionale. 
      Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata  richiesta  per
l'ammissione: 
    il periodo richiesto come requisito  di  ammissione  deve  essere
interamente maturato entro la data di scadenza del termine  stabilito
per la presentazione delle domande; 
    possono essere cumulate esperienze diverse, purche' di durata non
inferiore a sei mesi e maturate in periodi diversi. 
    d) godimento dei diritti politici; 
    e) idoneita' fisica all'impiego. 
    I  cittadini  di  Stati  membri   dell'Unione   europea   diversi
dall'Italia  devono  essere  in  possesso  dei   seguenti   ulteriori
requisiti: 
    f)  godimento  dei  diritti  politici  anche   nello   Stato   di
appartenenza o provenienza; 
    g) adeguata conoscenza della lingua  italiana.  Il  possesso  del
requisito viene verificato durante lo scrutinio comparativo. 
    Non possono essere ammessi alla selezione pubblica  ne'  accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che: 
      siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero licenziati o dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, ovvero  licenziati  da  aziende  o  enti
privati  per  giusta  causa  o  giustificato  motivo  ascrivibili  ad
inadempimento del dipendente; 
      abbiano riportato condanne penali, passate  in  giudicato,  per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
    Tutti i requisiti prescritti nel presente articolo devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione  di  cui  al
successivo articolo 3 e alla data dell'assunzione. 
    L'Autorita' puo' verificare l'effettivo  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente avviso in qualsiasi momento,  anche  successivo
allo svolgimento delle prove selettive e all'eventuale  instaurazione
del rapporto di impiego. 
    L'Autorita' dispone l'esclusione dalla selezione, non da' seguito
all'assunzione  ovvero  procede  alla  risoluzione  del  rapporto  di
impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno  solo  dei
requisiti prescritti.