Art. 4 
 
 
                     Esclusione dalla selezione 
 
 
    L'ammissione alla selezione avviene con la piu' ampia riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 
    Sono esclusi dalla selezione i  candidati  che  hanno  presentato
domanda di ammissione: 
    a) oltre il termine stabilito dal precedente articolo 3; 
    b) con  modalita'  diversa  da  quelle  previste  dal  precedente
articolo 3; 
    c) priva della sottoscrizione autografa in originale; 
    d) dalla quale, per incompletezza,  irregolarita'  o  errore  nei
dati dichiarati,  ovvero  non  rispondenza  dei  predetti  dati  alle
condizioni minime di esperienza richieste, non risulti il possesso di
tutti i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione; 
    e) priva della copia  fotostatica  del  documento  di  identita',
ovvero del curriculum  vitae,  ovvero  del  provvedimento  attestante
l'equipollenza del titolo di studio estero nei casi previsti; 
    f) non rispondente a tutte le disposizioni prescritte, a pena  di
esclusione, dal presente avviso. 
    Sono, altresi' esclusi dalla selezione, i candidati: 
    g)  che,  in  esito   allo   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare,  non  si  siano  utilmente  collocati   nella   relativa
graduatoria secondo quanto previsto nel successivo articolo 6; 
    h) ammessi alla prova preliminare o allo scrutinio comparativo  i
quali non si presentino alla prove ovvero i quali  prima  dell'inizio
delle prove medesime, non siano in grado di esibire  alcun  documento
di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. 
    L'esclusione  dalla  selezione  e'  disposta  dall'Autorita'  con
provvedimento motivato ed e' comunicata per iscritto agli interessati
al recapito da essi indicato nella domanda salvo il caso  di  cui  al
precedente punto h).