Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice e'  nominata  dall'Autorita'  secondo
quanto previsto al punto 6 dell'Allegato A  alla  delibera  18  marzo
2004, n. 38/04.  La  Commissione  puo'  essere  integrata  da  membri
aggiunti su richiesta del Presidente della Commissione.