Art. 7 
 
 
 Punteggi per la valutazione ed oggetto dello scrutinio comparativo 
 
 
    Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, la  selezione  viene
effettuata  mediante  scrutinio  comparativo,   consistente   in   un
esame-colloquio integrato da una prova a carattere pratico. 
    La prova a carattere pratico consiste  nella  predisposizione  di
sintetici  elaborati,   eventualmente   con   l'utilizzo   di   mezzi
automatizzati, secondo le indicazioni e le modalita'  disposte  dalla
Commissione. 
    La prova pratica e l'esame  colloquio  saranno  finalizzati  alla
valutazione dell'idoneita' dei candidati con riferimento  al  profilo
per  cui  concorrono  in  relazione  alle  conoscenze   professionali
possedute,   nonche'   alle   loro   attitudini    e    potenzialita'
organizzative, relazionali e comportamentali. 
    Lo scrutinio comparativo vertera': 
    a. sulla conoscenza di elementi generali e  comparativi  relativi
alle   Autorita'   amministrative   indipendenti,   con   particolare
riferimento a quelli relativi all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ed alla sua attivita'; 
    b. sulle conoscenze delle discipline inerenti il profilo  per  il
quale si concorre. 
    Nel corso della prova  orale  la  Commissione  esaminatrice  puo'
procedere all'accertamento  del  grado  di  conoscenza  della  lingua
inglese. 
    La Commissione esaminatrice  dispone  complessivamente  di  punti
100. 
    Lo scrutinio comparativo si  intende  superato  se  il  candidato
riporta un punteggio di almeno 60 punti.