Art. 7 Punteggi per la valutazione ed oggetto dello scrutinio comparativo Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, la selezione viene effettuata mediante scrutinio comparativo, consistente in un esame-colloquio integrato da una prova a carattere pratico. La prova a carattere pratico consiste nella predisposizione di sintetici elaborati, eventualmente con l'utilizzo di mezzi automatizzati, secondo le indicazioni e le modalita' disposte dalla Commissione. La prova pratica e l'esame colloquio saranno finalizzati alla valutazione dell'idoneita' dei candidati con riferimento al profilo per cui concorrono in relazione alle conoscenze professionali possedute, nonche' alle loro attitudini e potenzialita' organizzative, relazionali e comportamentali. Lo scrutinio comparativo vertera': a. sulla conoscenza di elementi generali e comparativi relativi alle Autorita' amministrative indipendenti, con particolare riferimento a quelli relativi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed alla sua attivita'; b. sulle conoscenze delle discipline inerenti il profilo per il quale si concorre. Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice puo' procedere all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 100. Lo scrutinio comparativo si intende superato se il candidato riporta un punteggio di almeno 60 punti.