Art. 8 Diari delle prove di esame - documenti di identita' Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 con riguardo alle modalita' di pubblicita' del diario della prova preliminare, ove prevista, la comunicazione del diario dello scrutinio comparativo viene effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalita' idonea. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione sono ammessi a sostenere le prove di esame con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e per l'assunzione e sono tenuti a presentarsi all'indirizzo indicato, nel giorno ed ora specificati nella comunicazione dell'Autorita'. Le modalita' di svolgimento delle prove selettive, preventivamente stabilite dalla Commissione esaminatrice, sono rese note ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse. Per essere ammessi alle prove i candidati devono essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validita', ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000, o di documento equipollente per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono esclusi dalla selezione i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.