Art. 8 
 
 
         Diari delle prove di esame - documenti di identita' 
 
 
    Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  6  con  riguardo  alle
modalita' di pubblicita' del  diario  della  prova  preliminare,  ove
prevista, la comunicazione del  diario  dello  scrutinio  comparativo
viene effettuata mediante raccomandata con avviso  di  ricevimento  o
altra modalita' idonea. 
    I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dalla
selezione sono ammessi a sostenere le prove  di  esame  con  la  piu'
ampia riserva di accertamento del possesso  dei  requisiti  richiesti
per la partecipazione alla selezione e per l'assunzione e sono tenuti
a presentarsi all'indirizzo indicato, nel giorno ed  ora  specificati
nella comunicazione dell'Autorita'. 
    Le   modalita'   di   svolgimento    delle    prove    selettive,
preventivamente stabilite dalla Commissione esaminatrice,  sono  rese
note ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse. 
    Per essere ammessi alle prove i candidati devono essere muniti di
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',   ai   sensi
dell'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000, o di documento  equipollente
per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea. 
    Sono esclusi dalla selezione i candidati non in grado di  esibire
alcun documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.
445/2000.