Art. 9 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Sulla base della valutazione dei risultati della prova pratica  e
dell'esame  colloquio,   la   Commissione   esaminatrice   forma   la
graduatoria di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo,  di  cui  al  precedente  articolo  7,  conseguito   dai
candidati  ammessi  a  sostenere  lo  scrutinio  comparativo  e   che
l'abbiano superato. 
    Qualora piu' candidati risultino in  posizione  di  ex  aequo  in
graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 
    La  graduatoria  finale   viene   approvata   con   deliberazione
dell'Autorita'. 
    La graduatoria dei vincitori e degli idonei viene pubblicata  sul
sito internet dell'Autorita'. 
    L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare  le  graduatorie
di merito per esigenze  che  dovessero  manifestarsi  entro  un  anno
dall'approvazione delle graduatorie stesse.