Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale, consistenti nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  Armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per gli accertamenti  attitudinali"  e  con  riferimento  alla
direttiva tecnica "profili attitudinali del  personale  della  Marina
Militare", entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina  Militare
e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articola
nelle  seguenti  aree  d'indagine,  a  loro  volta  suddivise   nelle
specifiche caratteristiche attitudinali: 
      a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area "produttivita' e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  "motivazionale":  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi   momenti   valutativi.   Al   termine   degli   accertamenti
attitudinali la  commissione  esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun
candidato, un giudizio di idoneita' o  inidoneita'.  Il  giudizio  di
inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un
punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina Militare"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina Militare" con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.