Art. 16 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente  prescritto,  saranno  nominati  (a   eccezione   degli
appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata  e  a
quelli delle Forze di Completamento, di cui  al  precedente  art.  2,
comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in  servizio  permanente  del
ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. 
    Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali  inferiori  delle
Forze di Completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
Ufficiali in Ferma Prefissata, invece, saranno nominati Ufficiali  in
servizio permanente  del  rispettivo  ruolo  speciale  con  il  grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione  delle
domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole  della  Marina
Militare. 
    All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno: 
      produrre  il   certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio  6-fosfato-deidrogenasi,  rilasciato  -entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso- da strutture sanitarie pubbliche; 
      contrarre una ferma di cinque anni  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei  posti  a  concorso  risulteranno  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12  della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Ufficiale  in
servizio permanente del ruolo speciale del  Corpo  per  il  quale  e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni  previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e  di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.   Gli
appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze  di
Completamento e alla categoria degli Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado  dello  stesso
corso.  Allo  stesso  modo,  al  superamento  del  corso  applicativo
frequentato,  sara'   rideterminata   l'anzianita'   relativa   degli
Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma  restando  l'anzianita'
assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del  corso
sara' in tal caso computato per intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.