Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 15 comma 5 (indicativamente entro il mese di luglio 2014), tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica- dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.