Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-professionale); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso       cui       partecipano       con       il       decreto
dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 15  comma  5
(indicativamente entro il mese di luglio 2014), tutti  i  concorrenti
-compresi quelli di sesso femminile per i quali  la  positivita'  del
test di gravidanza abbia  comportato,  ai  sensi  dell'art.  580  del
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica-
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.