Art. 10 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), che si svolgera' a partire dal 17 febbraio 2014. 2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 6 febbraio 2014, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova preliminare. 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orali in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.