Art. 14 Prova di efficienza fisica 1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in: a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m; b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 3. 3. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) da 8,1 a 9 punti 0,10; b) da 9,1 a 10 punti 0,15; c) da 10,1 a 11 punti 0,20; d) da 11,1 a 12 punti 0,25; e) da 12,1 a 13 punti 0,30; f) da 13,1 a 14 punti 0,35; g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre il 25 giugno 2014. 9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 25 giugno 2014, tali candidate sono escluse dal concorso. 10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 25 giugno 2014. 11. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.