Art. 17 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'   all'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  sono   ammessi   alla   frequenza   del
tirocinio, che ha durata  di  18  giorni  e  si  svolge,  secondo  il
programma approvato dal Capo del I Reparto del Comando Generale della
Guardia di finanza,  presso  il  Centro  Addestrativo  Polifunzionale
della  Guardia  di  finanza,  via  Croviana,  n.  120,   Roma   (loc.
Castelporziano), a decorrere dalla data  notificata  al  termine  del
predetto accertamento. 
    2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto  dell'ammissione  al
tirocinio,  devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a 5 giorni dalla data  di  presentazione,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. 
    3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono: 
      a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di
presentazione, una ferma volontaria pari alla  durata  del  tirocinio
stesso; 
      b) con il grado rivestito, se  militari  in  servizio.  Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a); 
      c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza, che
ne curera' l'inquadramento, avvalendosi  degli  ufficiali  istruttori
componenti la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
e), ed, eventualmente, di altri ufficiali con compiti di "tutor". 
    Nel caso in cui i candidati appartengano: 
      d) alla Guardia di finanza, sono  comandati  in  missione,  per
tutta la durata del tirocinio; 
      e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
      f) a Forze di polizia ad ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. Durante il tirocinio, tutti i candidati: 
      a)   usufruiscono    di    vitto    e    alloggio    a    spese
dell'Amministrazione; 
      b) ricevono in uso un  corredo  ridotto.  In  particolare,  per
esigenze connesse allo svolgimento delle  attivita'  previste,  tutti
gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i  distintivi  previsti
per l'allievo finanziere; 
      c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali  di
cui all'allegato 6; 
      d) sono tenuti ad  osservare  le  norme  disciplinari  di  vita
interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia; 
      e) svolgono le seguenti attivita': 
        - esercitazioni di educazione fisica; 
        -    addestramento    formale    ed    altre    esercitazioni
tecnico-pratiche di carattere militare; 
        -  attivita'  didattiche  e  conferenziali,  allo  scopo   di
acquisire  conoscenze  di  base   sull'ordinamento   ed   i   compiti
istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e  i  doveri  del
militare, nonche' sul percorso di studi  dell'allievo  ufficiale  del
Corpo; 
        - studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali  e
facoltative del concorso; 
      f) sono sottoposti a: 
        - visita medica di controllo; 
        - accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    5. Gli aspiranti, in caso di mancato  superamento  di  una  delle
fasi selettive di cui al comma 4, lettera  f),  sono  dichiarati  non
idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni. 
    6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con  provvedimento  della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), i  candidati
che: 
      a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2,
sulla base dei certificati prodotti o  degli  accertamenti  svolti  a
cura dell'Amministrazione; 
      b) restino  assenti  dalle  attivita'  del  tirocinio,  per  un
periodo complessivamente superiore a 5 giorni, qualunque  ne  sia  la
causa. Ai fini del computo dei giorni  di  assenza,  sono,  altresi',
considerati  quelli  concessi   in   sede   di   differimento   della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma  dell'art.  22,
comma 1, lettera c). 
    7. I candidati che rinunciano alla frequenza del  tirocinio  sono
esclusi dal concorso. 
    8.  Nelle  more  della  formalizzazione  del   provvedimento   di
esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6,  e  in  caso  di
rinuncia   alla   frequenza   del   tirocinio,   i   candidati   sono
immediatamente  messi  in  liberta'  a  cura  dell'Accademia  e,   se
rientranti tra quelli di cui al comma 3: 
      a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni; 
      b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    9. I provvedimenti di esclusione di cui  ai  commi  5  e  6  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli  secondo  le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    10. A seguito del  provvedimento  di  esclusione  o  di  rinuncia
durante la frequenza del tirocinio e con la medesima  decorrenza,  la
ferma contratta dai candidati di cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'
rescissa.